Onorevoli Colleghi! - L'obiettivo della presente proposta di legge è di modificare l'articolo 64 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di incompatibilità tra le cariche di consigliere comunale e provinciale e di assessore nella rispettiva giunta.
      Il vigente articolo 64 del citato testo unico, al comma 1, prevede che, per i comuni al di sopra di 15.000 abitanti, la carica di assessore sia incompatibile con la carica di consigliere comunale e provinciale e, al comma 2, dispone che qualora un consigliere comunale o provinciale assume la carica di assessore nella rispettiva giunta, cessi dalla carica di consigliere all'atto dell'accettazione della nomina e che al suo posto subentri il primo dei non eletti.
      Si ritiene che tale disciplina non rispetti la volontà popolare che ha scelto quel consigliere, il quale, qualora optasse per la carica di assessore e nell'ipotesi di un «rimpasto di giunta» o in qualsiasi altro caso di cessazione dalla carica di membro dell'esecutivo regionale, non potrebbe nemmeno più espletare il mandato di consigliere in rappresentanza dei cittadini che lo hanno eletto.
      Con la modifica del citato articolo 64, un consigliere di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti, o un consigliere provinciale, qualora fosse chiamato a far parte della rispettiva giunta, sarà sospeso dalla carica di consigliere salvo esservi reintegrato qualora, per qualsiasi motivo, cessi dal suo incarico di assessore.

 

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